COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°35 del 20/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Gorlago – Camp. 3° Cat. / Girone B Gara del 02.03.2003 tra Gorlago-Finese
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°35 del 20/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Pol. Gorlago - Camp. 3° Cat. / Girone B
Gara del 02.03.2003 tra Gorlago-Finese
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società GORLAGO relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società FINESE avrebbe fatto partecipare i calciatori: ANTONIO BONADEI e MASSIMO AMORE in posizione irregolare.
Rilevato che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S.
Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte ai sensi dell’art. 42 comma 6 del C.G.S. Rilevato che la società GORLAGO non ha inviato le proprie controdeduzioni.
Rilevato che, come da C.U. n. 25 del Comitato di BERGAMO del 20/02/2003 i calciatore risultano squalificati per UNA gara. Rilevato che la immediatamente successiva alla squalifica FINESE/BARADELLO CLUSONE, del 23/02/2003 (C.U. n. 26 del 27/02/2003) non si è disputata per rinuncia della FINESE. Rilevato che l’art. 17 V comma del C.G.S., dispone che “se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene eseguita ed il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva”; rilevato che i calciatori BONADEI e AMORE non avevano titolo a partecipare alla gara GORLAGO/FINESE del 02/03/2003 immediatamente successiva a quella non disputata in data 23/02/2003, il reclamo è fondato. Visti gli artt. 12-13-14-42 n. 2 del C.G.S., la Commissione Disciplinare.
DELIBERA
In accoglimento del reclamo proposto:
a) di comminare alla soc. FINESE la punizione sportiva della perdita della gara per 0 a 2;
b) di comminare alla soc. FINESE l’ammenda di EURO 52,00, così determinata in relazione alla categoria di appartenenza;
c) di squalificare i calciatori ANTONIO BONADEI e MASSIMO AMORE per una ulteriore gara;
d) di inibire a tutto il 20/04/2003 il dirigente accompagnatore sig. MAURO POLONI della soc. FINESE. Dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.