COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°35 del 20/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Romera – Camp. 3° Cat. / Girone B Gara del 23.02.2003 tra Romera-Stradella (C.U. n. 27 del Comitato Prov. di Pavia datato 27/02/2003

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°35 del 20/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Romera - Camp. 3° Cat. / Girone B Gara del 23.02.2003 tra Romera-Stradella (C.U. n. 27 del Comitato Prov. di Pavia datato 27/02/2003 La società U.S. ROMERA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore CRISTIAN GUERCI per QUATTRO GARE, lamentando che la condotta ascritta al calciatore sarebbe maturata casualmente ed involontariamente. Si chiede pertanto una riduzione della sanzione. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova si evince inequivocabilmente che il calciatore GUERCI alla vista del cartellino di ammonizione si avvicinava al direttore di gara e con una manata dal basso verso l’alto colpiva volontariamente il taccuino su cui l’arbitro si accingeva a trascrivere il provvedimento disciplinare. La sin troppo benevola sanzione disposta in prime cure appare, pertanto, congrua e meritevole di integrale conferma. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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