COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°36 del 27/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società S.C. Domus Bresso – Camp. Jun. C. 5 /Gir. A Gara del 08.03.2003 tra La Dominante-Domus Bresso (C.U. n. 34 del C.R.L. datato 13.03.2003)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°36 del 27/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società S.C. Domus Bresso - Camp. Jun. C. 5 /Gir. A Gara del 08.03.2003 tra La Dominante-Domus Bresso (C.U. n. 34 del C.R.L. datato 13.03.2003) La società DOMUSBRESSO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore DELCONTEMANUEL per QUATTROGARE e comminato l’ammenda di EURO 300,00 adducendo che l’arbitro nella identificazione del calciatore è in corso in errore e negando la circostanza dell’ingresso in campo di sostenitori. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S. Rileva: preliminarmente occorre precisare che non è consentito fare ricorso a testimonianze in quanto il procedimento disciplinare poggia esclusivamente sugli atti ufficiali e tra questi il referto arbitrale. Passando all’esame del referto nello stesso si legge che TRE sostenitori entravano sul terreno di giuoco interrompendo momentaneamente la gara; inoltre durante l’intera gara i sostenitori della reclamante ingiuriavano l’arbitro ed uno di essi addirittura tentava di colpirlo; nello stesso rapporto si legge che il calciatore DELCONTE nella circostanza offendeva pesantemente l’onore ed il decoro dell’arbitro. Alla luce di quanto precede le sanzioni inflitte sono da ritenersi congrue e meritevoli di conferma. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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