COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°37 del 03/04/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO 1a CATEGORIA GARA: ONOREPARRE-VALCALEPIO – Girone C – Del 30-03-2003
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°37 del 03/04/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO 1a CATEGORIA
GARA: ONOREPARRE-VALCALEPIO - Girone C - Del 30-03-2003
Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società ONOREPARRE a far tempo dal 40° minuto del 2° tempo ha sostituito il calciatore n°8 nato nel 1983 con altro calciatore nato nel 1970 pertanto da tale minuto ha avuto sul terreno di gioco solo 1calciatore nato dal 1° gennaio 1981, anziché i 2calciatori previsti dalla vigente normativa.
Richiamato l’art.34/bis delle N.O.I.F.
Considerato che il C.U. n°44 del 30-5-02 al punto 3.1.1., ha stabilito che nelle gare dell’attività ufficiale 2002/03 le Società partecipanti al Campionato di 1a Categoria hanno l’obbligo di impiegare sin dall’inizio della gara e per l’intera durata della stessa (quindi anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti) almeno due calciatori nati dal 1° gennaio 1981 in avanti.
Rilevata pertanto la palese violazione delle norme citate e dato atto che occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall’art.12 del C.G.S.
PQM
DELIBERA
a) di comminare alla Società ONOREPARRE la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-2.