COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°37 del 03/04/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società C.S. Colnaghese – Camp. 2° Cat. / Gir. G Gara del 09.03.2003 tra Sporting Stella Rossa-Colnaghese
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°37 del 03/04/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società C.S. Colnaghese - Camp. 2° Cat. / Gir. G
Gara del 09.03.2003 tra Sporting Stella Rossa-Colnaghese
(C.U. n. 28 del Comitato di Monza datato 13.03.2003)
La società COLNAGHESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore MARESCAFABIO sino al 09.05.2003, negando che il calciatore abbia colpito la mano dell’arbitro, facendogli cadere i cartellini ed il taccuino.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva:
la società COLNAGHESE fa propria la versione narrata dal calciatore MARESCA, il quale nega di aver colpito la mano del direttore di gara.
Tale versione viene però smentita nettamente da quanto si legge nel rapporto, il quale, essendo fonte primaria di prova, non può essere intaccato da testimonianze interessate.
Il comportamento particolarmente grave del calciatore MARESCA merita la conferma della sanzione inflitta.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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