COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°37 del 03/04/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Medolago – Camp. 2° Cat. / Gir. G Gara del 09.03.2003 tra Di Po Vimercate-Medolago
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°37 del 03/04/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società G.S. Medolago - Camp. 2° Cat. / Gir. G
Gara del 09.03.2003 tra Di Po Vimercate-Medolago
(C.U. n. 28 del Comitato di Monza datato 13.03.2003)
La società MEDOLAGO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore SCOTTIANTONIO per CINQUEGARE, affermando che il calciatore ha lasciato correttamente il terreno di giuoco senza fare gesti osceni in segno di scherno nei confronti del direttore di gara.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: le argomentazioni della società MEDOLAGO confliggono nettamente con il contenuto del referto arbitrale, dove si legge che il calciatore espulso a seguito di doppia ammonizione offendeva l’arbitro, minacciandolo, lasciando il terreno di giuoco indirizzava all’arbitro gesti osceni in segno di scherno.
La sanzione comminata, pertanto, appare equa e va confermata.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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