COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°37 del 03/04/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pro Bergamo – Camp. Femminile Serie C Gara del 02.03.2003 tra Olmese Cornaredo-Pro Bergamo

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°37 del 03/04/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pro Bergamo - Camp. Femminile Serie C Gara del 02.03.2003 tra Olmese Cornaredo-Pro Bergamo (C.U. n. 34 del Comitato Regionale Lombardia datato 13.03.2003) La società PROBERGAMO ha proposto reclamo avverso le decisioni del G.S. lamentando che le stesse erano eccessive. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: che l’ammenda di EURO 800,00 in aggiunta alla squalifica del campo appare effettivamente eccessiva e che, di conseguenza può essere ridotta. Con minor rigore può essere valutata la condotta delle calciatrici ANGELALOCATELLI e LAURAPASINETTI, mentre per quanto concerne le altre sanzioni comminate anche per le mansioni svolte dai responsabili vanno confermate. Integralmente. Tanto premesso e ritenuto RIDUCE Le squalifiche delle calciatrici ANGELALOCATELLI e LAURAPASINETTI a tutto il 30 APRILE 2003 e l’ammenda comminata alla società ad EURO 350,00 si conferma per il resto l’impugnata delibera. Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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