COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°38 del 10/04/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO 1a CATEGORIA GARA: VILLAGUARDIA-CASTELLO VIGHIZZOLO – Girone G – Del 06-04-2003

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°38 del 10/04/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO 1a CATEGORIA GARA: VILLAGUARDIA-CASTELLO VIGHIZZOLO - Girone G - Del 06-04-2003 Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società VILLAGUARDIA a far tempo dal 37° minuto del 2° tempo ha sostituito il calciatore n°9 nato nel 1982 con altro calciatore nato nel 1976; pertanto da tale minuto ha avuto sul terreno di gioco solo 1calciatore nato dal 1° gennaio 1981 anziché i 2calciatori previsti dalla vigente normativa; Richiamato l’art.34/ bis delle N.O.I.F. Considerato che il C.U. n°44 del 30-5-02 al punto 3.1.1., ha stabilito che nelle gare dell’attività ufficiale 2002/03 le Società partecipanti al Campionato di PRIMA CATEGORIA hanno l’obbligo di impiegare sin dall’inizio della gara e per l’intera durata della stessa (quindi anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti) almeno due calciatori nati dal 1° gennaio 1981 in avanti. Rilevata pertanto la palese violazione delle norme citate e dato atto che occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall’art.12 del C.G.S. PQM DELIBERA a) di comminare alla Società VILLAGUARDIA la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-2.
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