COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°38 del 10/04/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Atletico C.V.S. – Camp. Prom. / Gir. E Gara del 23.03.2003 tra Casalpusterlengo-Atletico C.V.S.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°38 del 10/04/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.S. Atletico C.V.S. - Camp. Prom. / Gir. E
Gara del 23.03.2003 tra Casalpusterlengo-Atletico C.V.S.
(C.U. n. 36 del Comitato R.L. datato 27.03.2003)
La società ATLETICO C.V.S. ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S.che ha squalificato il caciatore SOMMA ANDREA fino al 21/05/2003, lamentando che l’arbitro avrebbe male interpretato il gesto del calciatore che non lo avrebbe spinto bensì urtato erroneamente.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: il ricorso non può trovare accoglimento. Il direttore di gara, infatti, sentito telefonicamente da questa Commissione ha precisato il contenuto del proprio rapporto, di fatto confermando la ricostruzione dell’avvenimento così come effettuata dalla reclamante ma ribadendo peraltro la volontarietà dell’urto della sua spalla da parte del calciatore SOMMA ANDREA.
Pertanto, ritiene questa Commissione che la sanzione comminata dal primo giudice sia comunque congrua al comportamento dallo stesso tenuto e pertanto la conferma integralmente.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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