COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°38 del 10/04/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S.Calcio Sirmione – Camp. 1° Cat. / Gir. A Gara del 13.10.2002 tra Sirmione-Cellatica
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°38 del 10/04/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società U.S.Calcio Sirmione - Camp. 1° Cat. / Gir. A
Gara del 13.10.2002 tra Sirmione-Cellatica
(C.U. n. 15 del C.R.L. datato 17.10.2002)
La società U.S.SIRMIONE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S.che ha comminato alla società SIRMIONE la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2, per aver impiegato dal 18’ del 2° tempo un solo calciatore nato dall’1 gennaio 1981, anziché DUE calciatori come previsto dalla norma in vigore.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., e che copia del reclamo è stato inviato alla controparte, rilevato che dagli accertamenti compiuti dai collaboratori dell’ufficio indagini non è emersa la prova che il direttore di gara ha, come sostenuto dalla reclamante, errato nell’indicare le sostituzioni effettuate dall’U.S. CALCIO SIRMIONE; rilevato che l’arbitro ha confermato quanto scritto nel rapporto, aggiungendo che nessuna contestazione gli è stata mossa dal dirigente accompagnatore nel momento in cui ha consegnato il documento riportante le sostituzioni; rilevato “ad abundantiam” che i tesserati della società CELLATIVA, interrogati dal collaboratore dell’ufficio indagini, contrariamente a quanto assunto dalla reclamante, non hanno fornito alcun elemento idoneo a sostenere la tesi dell’errore del direttore di gara.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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