COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°40 del 02/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C.Menaggio – Camp. 3° Cat. / Gir. B Gara del 23.03.2003 tra Cavallasca-Menaggio
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°40 del 02/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.C.Menaggio - Camp. 3° Cat. / Gir. B
Gara del 23.03.2003 tra Cavallasca-Menaggio
(C.U. n. 33 del Comitato Prov. di Como datato 03.04.2003)
La società MENAGGIO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato i calciatori: CASTELLINI ANDREA sino al 30/09/2003 e RECIORAMOSHERSON sino al 31/03/2006, sostenendo che il primo, ricevuto il pallone dal compagno effettuava un lungo lancio verso un compagno, colpendo involontariamente l’arbitro ed il secondo non colpiva l’arbitro con una testata, ma si limitava ad appoggiare il suo petto contro quello dell’arbitro per ritardare il provvedimento di espulsione.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art.42 n.5 del C.G.S., rileva: preliminarmente giova precisare che nel procedimento disciplinare avanti questa Commissione non è consentito addurre testimonianze.Passando all’esame dei comportamenti occorre evidenziare che nel supplemento del referto richiesto dal G.S. si legge che il CASTELLINI chiedeva al compagno di passargli la palla per colpire l’arbitro, così come in effetti ebbe a fare; si legge ancora che il calciatore RECIO RAMOS, prendendo le difese del CASTELLINI, offendeva l’arbitro pesantemente e vistosi notificare il provvedimento di espulsione, lo colpiva al volto con una testata di intensità tale da provocargli un intenso dolore se pure momentaneo.Tali comportamenti meritano la conferma delle sanzioni inflitte dal primo giudice.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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