COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°40 del 02/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S.Toscolano – Camp. 3° Cat. / Gir. B Avverso delibera del G.S. che ha comminato la punizione sportiva della perdita della gara: A.S.Toscolano-Vobarno per 0-2

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°40 del 02/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S.Toscolano - Camp. 3° Cat. / Gir. B Avverso delibera del G.S. che ha comminato la punizione sportiva della perdita della gara: A.S.Toscolano-Vobarno per 0-2 (C.U. n. 30 del Comitato Prov. di Brescia datato 27.03.2003) La Commissione Disciplinare rilevato che il reclamo è stato tempestivamente inoltrato e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte, come da ricevuta agli atti, osserva che la prova televisiva nel caso di errata indicazione del numero delle sostituzioni da parte dell’arbitro non è ammissibile e che di conseguenza la relativa istanza va respinta. L’arbitro, sentito a chiarimenti, ha ammesso di aver erroneamente indicato in SEI il numero delle sostituzioni mentre in realtà la A.S. TOSCOLANO ha effettuato solo le CINQUE sostituzioni ammesse.Lo stesso arbitro ha spiegato l’errore precisando che la sostituzione del n.4 con il n.15 era stata segnalata dalla reclamante e annotata sul cartoncino ma che in realtà non è mai avvenuta e che, nella concitazione del momento, esso arbitro si era dimenticato di cancellarla ed erroneamente l’aveva trascritta nel rapporto. Tanto premesso la Commissione Disciplinare in riforma della impugnata delibera ACCOGLIE Il reclamo e ripristina il risultato conseguito sul terreno di giuoco e cioè: TOSCOLANO/VOBARNO 2-0. Si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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