COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°40 del 02/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C.Prealpino – Camp. 3° Cat. / Gir. C Gara del 06.04.2003 tra Provezze-Prealpino

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°40 del 02/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C.Prealpino - Camp. 3° Cat. / Gir. C Gara del 06.04.2003 tra Provezze-Prealpino (C.U. n. 32 del Comitato Prov. di Brescia datato 10.04.2003) La Commissione Disciplinare rilevato che il reclamo, peraltro inoltrato prima dell’emissione del provvedimento disciplinare, ha per oggetto una squalifica dei calciatori: ALBERTI CARLO e SERRA ALESSANDRO per UNA GARA effettiva; rilevato quindi che detta squalifica non rientra nella competenza di questa Commissione Disciplinare ex art.41.3 del C.G.S., per il quale il reclamo avverso le decisioni del G.S. è possibile solo nei casi in cui questi comminino la squalifica ad almeno TREgare; DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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