COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°40 del 02/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Brera F.C. – Camp. Ecc. / Gir. A Gara del 12.04.2003 tra Brera-Sporting San Donato
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°40 del 02/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Brera F.C. - Camp. Ecc. / Gir. A
Gara del 12.04.2003 tra Brera-Sporting San Donato
(C.U. n. 39 del C.R.L. datato 17.04.2003)
La società BRERA F.C. ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato la sanzione di EURO 77,00 alla società a causa della presenza di persone non autorizzate all’interno del recinto spogliatoi al termine della gara, lamentando che detti personaggi erano inservienti dell’ente gestore dell’impianto e quindi non potevano impedire l’accesso al recinto di giuoco.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del c.G.S., rileva che il reclamo non può essere accolto. Al di là di quello che può essere il contesto tranquillo in cui gli eventi sportivi si svolgono, v’è da rilevare che la normativa vigente in tema di accesso al recinto di gara è posta a tutela di tutti i tesserati che ad esso hanno legittimo accesso. Alla luce di quanto sopra pertanto anche l’accesso di personale comunale durante lo svolgimento delle gare deve avvenire sotto il controllo e previa identificazione da parte del direttore di gara il quale, pertanto, se verifica la presenza di soggetti estranei ha il diritto/dovere di segnalarlo ai dirigenti della società ospitante i quali hanno l’onere di collaborare con lui al fine di liberare la zona riservata o quantomeno di attivarsi in tal senso; (salvo ovviamente in caso in cui costoro, sollecitati, dimostrino il diverso titolo che autorizza l’accesso) pertanto tale omessa collaborazione, rigorosamente annotata dal direttore di gara, deve essere sanzionata e quindi, ritenuta la congruità della multa comminata, il provvedimento del G.S. merita conferma.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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