COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°40 del 02/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S.Or.Vimodrone – Camp. Calcio a 5/Gir.B Gara del 28.03.2003 tra Or.Vimodrone-Monza Seregno

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°40 del 02/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S.Or.Vimodrone - Camp. Calcio a 5/Gir.B Gara del 28.03.2003 tra Or.Vimodrone-Monza Seregno La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società OR. VIMODRONE relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società avrebbe fatto partecipare il calciatore LUCA TRECCANI in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini di cui all’art.42 n.5 del C.G.S. Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dallo stesso art.42 comma 6del C.G.S. Rilevato che la società MONZA SEREGNO non ha inviato controdeduzioni. Rilevato che, come daC.U. n.36 datato 27/03/2003 del C.R.L. il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli artt.12-13-14-42 n.2 del C.G.S. la Commissione Disciplinare DELIBERA In accoglimento del reclamo proposto: a) di comminare alla soc.MONZA SEREGNO la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2; b) di comminare alla stessa soc.l’ammenda di EURO 52.00 così determinata in relazione alla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore LUCA TRECCANI per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 05/05/2003 il dirigente accompagnatore PONTIGGIA ALBERTO della società MONZA SEREGNO dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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