COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°40 del 02/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Olgiate Olona – Camp. Prom. / Gir. A Gara del 06.04.2003 tra Sommese Calcio-Olgiate Olona

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°40 del 02/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Olgiate Olona - Camp. Prom. / Gir. A Gara del 06.04.2003 tra Sommese Calcio-Olgiate Olona (C.U. n. 38 del C.R.L. datato 10.04.2003) La società A.C. OLGIATEOLONA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato alla stessa la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 per non aver schierato sin dall’inizio della gara e per l’intera durata della stessa almeno DUEcalciatori nati dal 1° gennaio 1982, in avanti, lamentando che il foglio consegnato all’arbitro conteneva alcuni errori, tra i quali l’effettiva successione dei cambi ed il numero degli stessi. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S. e copia dello stesso è stato inviato alla controparte, osserva: che in merito agli asseriti errori che sarebbero contenuti nel foglio consegnato dall’arbitro alla reclamante, l’arbitro stesso, nel suo rapporto, precisa di essersi accorto di aver erroneamente riportato i nomi dei sigg. ROTONDI e GRASSI nella casella ammoniti invece che tra gli espulsi solo dopo essersi allontanato dall’impianto sportivo e di non aver potuto quindi notificare l’errore alla società. Per quanto riguarda le sostituzioni, l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha confermato senza alcuna possibilità di equivoci, quanto scritto nel rapporto, escludendo la possibilità di un qualsiasi errore. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto, dichiarando la decisione del G.S., da ritenersi per qui integralmente riportata e trascritta, è ineccepibile e come tale va confermata. Si dispone l’addebito della relativa tassa.
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