COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°40 del 02/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Colle Alto – Camp. Prom. / Gir. D Gara del 06.04.2003 tra Colle Alto-Zognese
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°40 del 02/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Pol. Colle Alto - Camp. Prom. / Gir. D
Gara del 06.04.2003 tra Colle Alto-Zognese
(C.U. n. 38 del C.R.L. datato 10.04.2003)
La società POL. COLLEALTO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore BELUSSIEMANUELE sino al 02.07.2003, lamentando che il contatto tra il BELUSSI e l’assistente dell’arbitro è stato del tutto fortuito.
La Commissione disciplinare, preso atto che reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: sentita la reclamante e l’assistente dell’arbitro.
L’assistente dell’arbitro, sentito da questa Commissione a chiarimenti, ha confermato che la spallata ricevuta dal BELUSSI è stata volontaria, seppure non violenta.
Considerata la gravità del suddetto comportamento, la sanzione comminata dal G.S. al calciatore deve ritenersi congrua.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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