COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°40 del 02/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Mecenate – Camp. 3° Cat. / Gir. A Gara del 13.04.2003 tra Mecenate 96-Vizzolo

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°40 del 02/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Mecenate - Camp. 3° Cat. / Gir. A Gara del 13.04.2003 tra Mecenate 96-Vizzolo (C.U. n. 33 del Comitato di Lodi datato 17.04.2003) La società MECENATE 96 ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatoreGIUSEPPEZECCA per CINQUEGARE, lamentando l’eccessività della sanzione comminata dal G.S. al calciatore ZECCA. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termine di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: che, letti gli atti e come chiaramente descritto nel rapporto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova ai sensi del codice di Giustizia Sportiva, il calciatore ZECCAGIUSEPPE, dopo continue proteste, teneva un comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara. Al termine della gara il calciatore ZECCA continuava ad offendere e minacciare l’arbitro. Pertanto, visto il comportamento tenuto dal calciatore ZECCA, la sanzione comminatagli dal G.S. appare congrua e va integralmente confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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