COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°40 del 02/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Nuova Rozzano – Camp. 3° Cat. / Gir. D Gara del 13.04.2003 tra Nuova Rozzano-Matteotti

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°40 del 02/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Nuova Rozzano - Camp. 3° Cat. / Gir. D Gara del 13.04.2003 tra Nuova Rozzano-Matteotti (C.U. n. 35 del Comitato Prov. di Milano datato 17.04.2003) La Commissione Disciplinare, rilevato che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo, al tecnico sig.ra REITANOCARMEN è inferiore ad un mese e pertanto non impugnabile ex art. 41 comma 3 lett. B DICHIARA Inammissibile il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it