COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°40 del 02/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Naviglio 95 – Camp. Prom. / Gir. C Gara del 30.03.2003 tra Naviglio 95-Pro Gaggianese

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°40 del 02/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Naviglio 95 - Camp. Prom. / Gir. C Gara del 30.03.2003 tra Naviglio 95-Pro Gaggianese (C.U. n. 37 del C.R.L. datato 03.04.2003) La società NAVIGLIO 95 ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato i calciatori:GIORGETTIGIULIANO sino al 28.05.2003 e BAFFI GIANLUCA per QUATTROGARE, lamentando che i comportamenti dei calciatori non meritano la gravità della sanzione inflitta. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: l’arbitro sentito da questa Commissione, a differenza di quanto affermato dalla reclamante, ha ribadito che il calciatore GIORGETTI ha colpito volontariamente il cartellino rosso che il direttore di gara aveva appena estratto per mostrarglielo. Come pure censurabile è il comportamento tenuto dal BAFFI come riportato nel referto dell’assistente dell’arbitro. Ad avviso di questa Commissione i comportamenti posti in essere da entrambi i calciatori meritano la sanzione disciplinare nella misura inflitta dal G.S.. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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