COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°40 del 02/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Villaguardia – Camp. 1° Cat. / Gir. G Gara del 06.04.2003 tra Villaguardia-G.S.O. Castello Vighizzolo
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°40 del 02/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società G.S. Villaguardia - Camp. 1° Cat. / Gir. G
Gara del 06.04.2003 tra Villaguardia-G.S.O. Castello Vighizzolo
(C.U. n. 38 del C.R.L. datato 10.04.2003)
La società G.S. VILLAGUARDIA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato la sanzione della perdita della gara per 0.2, lamentando che l’arbitro ha commesso un errore nell’indicare il numero di uno dei quattro calciatori sostituiti al 37’ del secondo tempo dalla società reclamante, ed è stato indicato alla CASTELLOVIGHIZZOLO la quale ha dichiarato che il rapporto arbitrale era corretto, rileva infatti il numero 4 MASPERO nato nel 1980 è stato sostituito dal numero 15 FERRANTI nato nel 1982 e non dal numero 16PELLICANO’ nato nel 1968. Nel contempo il numero 9 PARISI nato nel 1982 è stato sostituito dal numero 17 VENERONI nato nel 1976, pertanto la G.S. VILLAGUARDIA ha impiegato nel corso di tutta la gara almeno due calciatori nati dal 01.01.1981 in avanti.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S. ed è stata inviata copia alla controparte.
L’arbitro sentito a chiarimenti da questa Commissione, ha ammesso di aver commesso un errore nell’indicazione del numero di maglia di uno dei quattro calciatori sostituiti al 37’ del secondo tempo.
In particolare, confermando quanto segnalato dalla reclamante, l’arbitro ha dichiarato che il numero 4 MASPERO è stato sostituito dal numero 15 FERRANTI nato nel 1982 e non come indicato nel rapporto dal numero 16 PELLICANO’ nato nel 1968.
Pertanto, la G.S. VILLAGUARDIA ha rispettato il disposto del C.U. n. 44 del 30.05.2002 punto 3.1.1.
Tanto premesso e ritenuto la Commissione Disciplinare, in riforma della delibera del G.S. impugnata
DELIBERA
Di ripristinare il risultato conseguito sul terreno di giuoco e cioè:G.S. VILLAGUARDIA-G.S.O. CASTELLOVIGHIZZOLO 2-0 si dispone inoltre, l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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