COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°41 del 08/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO ECCELLENZA GARA: NCPPERO-SOLBIATESE – Girone A – Del 04-05-2003

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°41 del 08/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO ECCELLENZA GARA: NCPPERO-SOLBIATESE - Girone A - Del 04-05-2003 Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società NCPPERO a far tempo dal 22° minuto del 2° tempo ha sostituito il calciatore n°8 Zamburlin Davide nato nel 1983 con altro calciatore Bertocchi Paolo nato nel 1979 pertanto da tale minuto ha avuto sul terreno di gioco solo 1calciatore nato dal 1° gennaio 1982, anziché i 2calciatori previsti dalla vigente normativa; infatti la società aveva schierato dal primo minuto i calciatori Zago Gino classe 82, non sostituito; Zamburlin Davide nato nel 1983, sostituito al 22 minuto del secondo tempo con il n° 13 Bertocchi Paolo nato nel 1979; solo successivamente al 27° del secondo tempo provvedeva ad inserire il calciatore Imbriaco Gianluca nato nel 1982. Richiamato l’art.34/bis delle N.O.I.F. Considerato che il C.U. n°44 del 30-5-02 al punto 3.1.1., ha stabilito che nelle gare dell’attività ufficiale 2002/03 le Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e Promozione hanno l’obbligo di impiegare sin dall’inizio della gara e per l’intera durata della stessa (quindi anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti) almeno due calciatori nati dal 1° gennaio 1982 in avanti. Rilevata pertanto la palese violazione delle norme citate e dato atto che occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall’art.12 del C.G.S. PQM DELIBERA a) di comminare alla Società NCPPERO la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-2.
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