COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°41 del 08/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO CALCIO A5 SERIE C2 GARA: 1998 MORBEGNO-GUANZATESE – DEL 30.04.03 – GIRONE B
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°41 del 08/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO CALCIO A5 SERIE C2
GARA: 1998 MORBEGNO-GUANZATESE - DEL 30.04.03 - GIRONE B
La Società GUANZATESE non si è presentata per la disputa della gara a margine.
Non essendo pervenuta da parte della Società stessa idonea documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore in applicazione degli art. 53 commi 2 e 7 dell’art. 55 comma 1 delle N.O.I.F.
DELIBERA
a) di comminare alla società GUANZATESE la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, penalizzando altresì la stessa di un punto in classifica giusto il disposto dell’art. 12 comma 3 del C.G.S.;
b) di comminare alla società GUANZATESEla sanzione dell’ammenda pari a E 104,00 - 1° Rinunzia - così come stabilita, in relazione alla categoria di appartenenza, dalle Decisioni Ufficiali della L.N.D. per la Stagione Sportiva 2002/2003 pubblicate sul C.U. n. 1 del 04.07.2002. (Sanzione applicata in misura doppia in quanto la rinuncia cade entro le ultime tre gare).