COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°42 del 15/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo TORNEO MEMORIAL CUP GARA : Sacro Cuore – GS Posal – Del 10/05/03

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°42 del 15/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo TORNEO MEMORIAL CUP GARA : Sacro Cuore - GS Posal - Del 10/05/03 Dagli atti ufficiali di gara si rileva che: - Al 27° del 1 tempo il direttore di gara espelleva il calciatore Arcucci Salvatore della Soc. GS Posal per aver pronunciato nei suoi confronti ingiurie e minacce; alla notifica del provvedimento il calciatore si scagliava nella sua direzione e sempre ingiuriando e minacciando pesantemente tentava, da circa un metro di colpire l’arbitro al volto con un pugno, non riuscendovi perché bloccato da alcuni compagni; riusciva ai divincolarsi ed a scagliarsi di nuovo versi l’arbitro ma nuovamente veniva fermato dai compagni ed allontanato. A fine gara, mentre l’arbitro stazionava davanti al suo spogliatoio, lo stesso calciatore accompagnato da quattro persone non riconosciute, ingiuriando e minacciando si portava davanti al cancello di accesso allo spogliatoio e spingendo violentemente la porta riuscivano a romperne la chiusura ed entrare: ci voleva l’intervento di cinque organizzatori per arrestare il tentativo di aggressione posto in atto dall’Arcucci e dai suoi compagni che venivano allontanati a fatica mentre continuavano pervicacemente ad ingiuriare pesantemente e minacciare l’arbitro. - Al 33° del secondo tempo, a seguito di una decisione tecnica i calciatori della società Posal: Divietri Carmine, Roma Davide, Molteni Luca, Zuccarino Fabio, Colucci Simone e Palermo Antonino si scagliavano contro il direttore di gara spintonandolo, ingiuriandolo e minacciandolo pesantemente e ripetutamente: allo stesso tempo il Tecnico della medesima società, signor Molteni Luigi inveiva ripetutamente contro il direttore di gara lanciando a terra una borraccia in segno di protesta, anziché intervenire a difesa dell’arbitro. Nel frattempo il calciatore n° 2 della società Sacro Cuore, Raggi Paolo offendeva il calciatore della società Posal Molteni Luca il quale gli si avvicinava ed i due cominciavano a scambiarsi calci e pugni. A questo punto si scatenava una violenta rissa tra i calciatori delle due società, che durava circa sei minuti e che vedeva coinvolti (con scambio di calci e pugni e schiaffi) i signori: Divietri Carmine, Roma Davide, Molteni Luca, Colucci Simone, Napoli Andrea, Spanu Luca, Beretta Davide e Zuccarino Fabio, tutti della società Posal nonché i calciatori della società Sacro Cuore: Raggi Paolo, Sobacchi Enrico, Cassinelli Giovanni, Maciga Matteo, Bernardi Niocolò eBazzi Francesco. - L’Arbitro, constatata l’impossibilità di continuare l’incontro, sia perché nonostante il prodigarsi ed i tentativi di riportare la calma effettuati dai dirigenti di entrambe le società si susseguivano per almeno sei minuti violenti scontri tra i calciatori, sia perché avrebbe dovuto espellere i citati calciatori partecipanti alla rissa, ed in tal modo entrambe le Società sarebbero comunque rimaste senza il numero minimo di calciatori previsto dalla vigente normativa federale, giustamente decideva, di considerare l’incontro sospeso in via definitiva a decorrere dal 33° minuto del secondo tempo. - Per consolidata giurisprudenza quando la necessitata interruzione della partita si deve imputare ai calciatori di entrambe le Società, la conseguenza non può essere quella della ripetizione della gara, che postula l’assenza di responsabilità anche oggettiva delle Società in ordine ai fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento della gara, ma è quella espressamente prevista dall’art.12 comma 2 C.G.S., vale a dire la punizione sportiva a carico di entrambe le Società interessate, dovendo queste rispondere del comportamento rissoso dei propri calciatori, causa determinante della chiusura anticipata della gara (cfr. Comm. Disciplinare presso C.R. Lombardia in C.U. n°.26 del 21-01-1999). E la C.A.F. ha avuto modo di precisare più volte che”….. una volta accertato il verificarsi di una rissa in campo è del tutto inutile stabilire quale soggetto abbia ad essa dato origine; infatti se l’interruzione anticipata della gara ha avuto causa non già in un semplice diverbio tra calciatori, ma in una vera e propria rissa, la responsabilità di questa va individuata sul fatto di avervi partecipato, non già solo nell’averla provocata (C.A.F. in C.U. n°.27 del 19-05-1994). - Le due società sono pertanto oggettivamente responsabili dei fatti addebitati ai propri tesserati e pertanto, con gli stessi, vanno adeguatamente sanzionate. P.Q.S. DELIBERA a) di comminare alla Società GS Posal, ed alla Soc. Sacro Cuore la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 in quanto oggettivamente responsabili del mancato regolare svolgimento della gara in oggetto, ai sensi dell’art. 12 comma 2 del C.G.S.; b) di comminare alla Società GS Posal, la sanzione dell’ammenda pari a € 750,00=, in quanto oggettivamente responsabile della rissa che ha visto coinvolti a vario titolo quasi tutti i propri calciatori presenti in campo e del tentativo di aggressione subito dall’arbitro da parte di un proprio tesserato ( accompagnato da estranei) nonché delle spinte subite dal direttore di gara da parte di altri tesserati; c) di comminare alla Società Sacro Cuore la sanzione dell’ammenda pari a € 250,00=, in quanto oggettivamente responsabili della rissa che ha visto coinvolti a vario titolo quasi tutti i propri calciatori presenti in campo; d) di squalificare fino al 12/08/03 per i motivi su indicati il tecnico della società Posal, signor Molteni Luigi; e) di squalificare il calciatore della Soc. GS Posal, Arcucci Salvatore per anni uno e mezzo, fino al 13-12-04 . f) di squalificare il calciatore della Soc. GS Posal, Palermo Antonino per tre quattro, fino al 13-08-03 per aver spinto il direttore di gara; g) di squalificare i calciatori della Soc. GS Posal, Divietri Carmine, Roma Davide, Molteni Luca, Zuccarino Fabio, Colucci Simone e Palermo Antonino per mesi quattro, fino al 13-09-03 per aver preso parte alla rissa e per le spinte al direttore di gara; h) di squalificare i calciatori: Napoli Andrea, Spanu Luca, Beretta Davide e, della Soc. GS Posal, per mesi uno, fino al 11-06-03 per aver partecipato alla rissa; i) di squalificare i calciatori Raggi Paolo, Sobacchi Enrico, Cassinelli Giovanni, Maciga Matteo, Bernardi Niocolò e Bazzi Francesco., per mesi uno, fino al 11-06-03 per aver partecipato alla rissa.
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