COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°42 del 15/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO CALCIO A5 SERIE C2 Delibera GARA: CARIOCA-FROGMONTEGANI – GIRONE A – DEL 09.05.2003

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°42 del 15/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO CALCIO A5 SERIE C2 Delibera GARA: CARIOCA-FROGMONTEGANI - GIRONE A - DEL 09.05.2003 La Società Frogmontegani ha inviato preannuncio di reclamo in ordine alla gara in oggetto. Letto il reclamo presentato regolarmente della società citata e dato atto che a tal fine sono vigenti i termini di cui al punto 1.2 del C.U.N° 35 del 20.03.03. La società Frogmontegani col proprio reclamo chiede a carico della società Carioca la sanzione sportiva della perdita della gara in quanto per cause da imputarsi alla stessa la gara ha avuto inizio alle ore 21,55 anziché alle ore 21,15, quindi “...superando il termine pari alla durata di un tempo della gare previste dalle norme...” Dagli atti ufficiali di gara risulta che il direttore di gara è giunto al campo sportivo alle ore 21,15, vale a dire all’orario ufficiale di inizio della gara, a causa di vari incidenti stradali che gli hanno impedito di giungere in anticipo; ha provveduto al disbrigo di incombenze burocratiche per conto del CRL e successivamente ha provveduto alla verifica ed alla identificazione dei calciatori e, constatato che entrambe le squadre (che già erano presenti al momento del suo arrivo) si trovavano nella possibilità di disputare la gara, ha regolarmente dato inizio alla stessa alle ore 21,55. La soc. Frogmontegani, come peraltro la Soc. Carioca erano quindi presenti ed a disposizione del direttore di gara (non vi era quindi da attendere nessuna società): i motivi del ritardato inizio della gara sono perciò da addebitare sia all’involontario ritardo del direttore di gara sia al disbrigo di incombenze a lui affidate dal CRL e non all’attesa dei calciatori dell’altra società. Peraltro la stessa società Frogmontegani con comportamento concludente ha correttamente e sportivamente partecipato alla gara. P.Q.S. DELIBERA a) Di rigettare il reclamo addebitando la tassa alla società Frogmontegani b) di confermare il risultato conseguito sul campo, Carioca Frogmontegani 6-4 Si da atto che gli eventuali provvedimenti disciplinari relativi alla gara in questione sono pubblicati nell’apposita sezione del presente Comunicato
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it