COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°42 del 15/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D Delibera GARA: SGB GIARDINO-VIDEOTEQUE – Girone C – Del 02-05-2003
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°42 del 15/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D
Delibera
GARA: SGB GIARDINO-VIDEOTEQUE - Girone C - Del 02-05-2003
La società Videoteque non si è presentata per la disputa della gara a margine.
Non essendo pervenuta da parte della Società stessa idonea documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore, in applicazione degli art.53 commi 2e 7 e 55comma 1delle N.O.I.F.
Dato altresì atto che trattasi della quarta rinuncia per cui ai sensi dell’art.53, c.5 e 9 delle NOIF. “La società che rinuncia per la quarta volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale”. “Sono parimenti irrogate sanzioni pecuniarie in misura decuplicata rispetto a quelle previste per la prima rinuncia alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nel caso di cui al comma 4del presente articolo.
Dato comunque atto che il campionato è terminato pertanto risulta superflua l’esclusione
PQS
DELIBERA
a) di comminare alla Società Videoteque la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-2 nonché la sanzione dell’ammenda pari a E520,00 - così come stabilita, in relazione alla categoria d’appartenenza, dalle Decisioni Ufficiali della L.N.D. per la Stagione Sportiva 2002/2003 pubblicate sul C.U. n.1 del 04-07-2002.