COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°42 del 15/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Errata Corrige – C.U. n. 40 del 02.05.2003 – pag. 1977/40 leggasi: Reclamo Società Morbegno Calcio A5 F.C. 1998 – Camp. Calcio A5 – Girone B Gara del 31.03.2003 tra Morbegno Calcio 1908-Morbegno Calcio A5 F.C. 1998

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°42 del 15/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Errata Corrige - C.U. n. 40 del 02.05.2003 - pag. 1977/40 leggasi: Reclamo Società Morbegno Calcio A5 F.C. 1998 - Camp. Calcio A5 - Girone B Gara del 31.03.2003 tra Morbegno Calcio 1908-Morbegno Calcio A5 F.C. 1998 La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società MORBEGNOCALCIOA5 F.C. 1998 relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società MORBEGNO 1908 avrebbe fatto partecipare il CALCIATOREMAXIMILIANFATTARINA in posizione irregolare. Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dall’art. 42 comma 6 del C.G.S., rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini di cui all’art. 42 n. 3 del C.G.S.; rilevato che la società MORBEGNO 1908 non ha inviato le controdeduzioni, rilevato che, come da C.U. n. 36 del C.R.L. datato 27.03.2003 il tesserato FATTARINAMAXIMILIAN risulta inibito a tutto il 23.04.2003 quale dirigente e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto lo stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli artt. 12-13-14-42 n- 2 del C.G.S., la Commissione Disciplinare DELIBERA in accoglimento del reclamo come sopra proposto a) di comminare alla soc. MORBEGNOCALCIO 1908 la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2; b) di comminare alla stessa società l’ammenda di EURO 52,00 così determinata in relazione alla categoria di appartenenza; c) di inibire a tutto il 05MAGGIO 2003 il tesserato FATTARINAMAXIMILIAN. Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it