COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°42 del 15/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Trial Corsico – Camp. Jun. Prov. Gara del 26.04.2003 tra Trial Corsico-Gudo Visconti (C.U. n. 36 del Comitato di MILANO datato 02.05.2003)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°42 del 15/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Trial Corsico - Camp. Jun. Prov.
Gara del 26.04.2003 tra Trial Corsico-Gudo Visconti
(C.U. n. 36 del Comitato di MILANO datato 02.05.2003)
La società TRIALCORSICO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatoreMUSSOIGNAZIO per SEIGARE, lamentando che non risponde a verità quanto si legge nel referto e chiede un supplemento di referto arbitrale.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva:
Come richiesto è stato sentito l’arbitro, che ha precisato che nell’occasione del provvedimento di espulsione il calciatoreMUSSO ebbe a strattonarlo tirandolo per la divisa. Alla luce di tale comportamento la sanzione inflitta appare equa in quanto commisurata al grave fatto posto in essere.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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