COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°42 del 15/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Olimpia Calcio – Terza Cat. Gara del 30.03.2003 tra Cuassese-Olimpia Avverso squalifica del calciatore Cardellicchio Alessandro a tutto il 31.12.2005 Lamentando che quanto riportato sul Comunicato Ufficiale non corrisponde a realtà (C.U. n. 31 datato 03.04.2003 del Comitato Varese)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°42 del 15/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Olimpia Calcio - Terza Cat. Gara del 30.03.2003 tra Cuassese-Olimpia Avverso squalifica del calciatore Cardellicchio Alessandro a tutto il 31.12.2005 Lamentando che quanto riportato sul Comunicato Ufficiale non corrisponde a realtà (C.U. n. 31 datato 03.04.2003 del Comitato Varese) La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo NON è stato inviato nei termini di cui all’art. 37 n. 4 che evidenzia: i reclami di 2° grado devono essere spediti alla Commissione Disciplinare (per il Settore Giovanile e Scolastico al Giudice di 2° grado) entro il DECIMO giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si vuole impugnare. Rilevato che il reclamo risulta spedito il 18 APRILE2003 Come risulta dal timbro postale posto sulla busta e quindi ben oltre il limite di cui sopra, il reclamo stesso non può trovare accoglimento. Tanto premesso e ritenuto, la Commissione Disciplinare DICHIARA Il reclamo proposto INAMMISSIBILE e dispone di incamerare la relativa tassa.
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