COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°43 del 22/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo PLAY-OFF PER L’AMMISSIONE ALLA PRIMA CATEGORIA Delibera GARA: GIORGELLA-LORENTEGGIO – DEL 18.05.2003

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°43 del 22/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo PLAY-OFF PER L’AMMISSIONE ALLA PRIMA CATEGORIA Delibera GARA: GIORGELLA-LORENTEGGIO - DEL 18.05.2003 Dagli atti ufficiali di gara si rileva che al 37° minuto del secondo tempo, a seguito della notifica del provvedimento di espulsione adottato nei suoi confronti da parte del direttore di gara, il calciatore RUILLICHRISTIAN della società Lorenteggio, gli “sferrava un pugno al viso” che il direttore di gara riusciva a “parare mettendo le braccia davanti al volto“ e subitaneamente gli sferrava “un violento calcio alla regione lombo sacrale“ che lo “colpiva in pieno provocandogli un forte dolore“. In conseguenza di ciò, non sentendosi più in grado di continuare a dirigere l’incontro, l’arbitro decideva con ragione di ritenere definitivamente chiusa la gara. Lo stesso direttore di gara veniva subito accompagnato dai dirigenti di entrambe le società nello spogliatoio e successivamente al pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Al termine dell’aggressione, mentre l’arbitro lasciava il terreno di gioco, il calciatore TONINIPAOLO della società Lorenteggio lo inseguiva ingiuriandolo e minacciandolo gravemente e ponendo in essere un atteggiamento fortemente minaccioso tanto da dover essere trattenuto a stento dai propri compagni di squadra. Il comportamento del calciatore RUILLICHRISTIAN della società Lorenteggio è da ritenersi molto grave in considerazione dell’età matura del calciatore e delle circostanze del tutto normali in cui si è verificato; così pure è da censurare il comportamento del calciatore TONINIPAOLO che subito dopo l’aggressione subita dal direttore di gara anziché intervenire a sua difesa poneva in essera un atteggiamento gravemente minaccioso nei suoi confronti. I fatti su indicati, in quanto commessi da propri tesserati, rendono peraltro oggettivamente responsabile la società Lorenteggio che deve perciò essere adeguatamente sanzionata ai sensi dell’art. 2 e dell’art. 10, del nuovo C.G.S. Per i motivi su indicati si ritiene di applicare, a carico della citata società, in aggiunta alla sanzione dell’ammenda, anche la sanzione sportiva della perdita della gara. P.Q.S. DELIBERA a) di comminare alla Società Lorenteggio, oggettivamente responsabile del comportamento violento dei propri tesserati l’ammenda di E 500,00; nonché la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-2; b) di squalificare fino al 23.05.07 il calciatore RUILLI CHRISTIAN della società Lorenteggio per il comportamento violento tenuto nei confronti dell’arbitro; c) di squalificare per sei gare il calciatore TONINIPAOLO della società Lorenteggio per il comportamento gravemente ingiurioso e minaccioso tenuto nei confronti dell’arbitro subito dopo l’aggressione dallo stesso subita. Si da atto che gli altri provvedimenti disciplinari sono pubblicati nell’apposita sezione del presente comunicato.
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