COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°43 del 22/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.G.S. Castronno – Camp. 3° Cat. / Gir. A Gara del 04.04.2003 tra A.G.S. Castronno-A.S. Ferno 2002

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°43 del 22/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.G.S. Castronno - Camp. 3° Cat. / Gir. A Gara del 04.04.2003 tra A.G.S. Castronno-A.S. Ferno 2002 La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società A.G.S. CASTRONNO relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società avrebbe fatto partecipare il calciatore PALMAN GIUSEPPE nato il 18.09.1960 in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato proposto nel termine di cui all’Art. 42 n. 3 del C.G.S.. Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dallo stesso Art. 42 comma 6 C.G.S. Rilevato che la società A.S.FERNO 2002 non ha inviato le proprie controdeduzioni. Rilevato che, dagli accertamenti effettuati dall’uff. tesseramenti il calciatore non risulta tesserato, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli Artt. 12-13-14-42 n. 2 del C.G.S., la Commissione disciplinare DELIBERA in accoglimento del reclamo come sopra proposto: a) di comminare alla soc. A.S. FERNO 2002 la punizione sportiva della perdita della gara per 0 a 2; b) di comminare alla soc. A.S. FERNO 2002 l’ammenda di f 52,00 così determinata in relazione alla categoria di appartenenza; c) di inibire a tutto il 30 GIUGNO 2003 il dirigente accompagnatore sig. CIULLA ANTONINO della società A.S.FERNO 2002. Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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