COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°43 del 22/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Bergamo Calcio a5 – Camp. Calcio a 5 Juniores / Gir. A Gara del 01.03.2003 tra Football Five Bg.-Bergamo Calcio a 5 (C.U. n. 35 del Comitato R.L. datato 20.03.2003)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°43 del 22/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Bergamo Calcio a5 - Camp. Calcio a 5 Juniores / Gir. A Gara del 01.03.2003 tra Football Five Bg.-Bergamo Calcio a 5 (C.U. n. 35 del Comitato R.L. datato 20.03.2003) La società A.S. BERGAMO CALCIO A 5 ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S.che ha squalificato i calciatori LUCA CAPELLA e AARON MANDELLI per UNA GARA; ha comminato alla FOOTBALL FIVE BG. 500,00 EURO di ammenda; ha squalificato i tecnici MASSIMO AGOSTI e LUCA BARCELLA sino al 12.06.2003; ha omologato il risultato della gara conseguito sul campo e cioé FOOTBALL FIVE BG. 14 A.S. BERGAMO CALCIO A5. 3, lamentando che, al caso di specie, non trova applicazione il 6 comma dell’art. 12 del C.G.S., bensì il 5 comma del medesimo articolo. A dire della reclamante, la violazione del disposto dell’art. 34 comma 3 delle NOIF comporta infatti, l’automatica applicazione del 5 comma dell’art.12 del C.G.S., anche nel caso in cui questa non può essere ottenuta in quanto al campionato JUNIORES possono partecipare solamente calciatori con età superiore a 15 anni. La Commissione Disciplinare preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., e anche alla FOOTBALL FIVE BG., e sentita la reclamante osserva: il reclamo non può trovare accoglimento. Come è stato correttamente osservato dal G.S.nel provvedimento reclamato, non si pone alcun problema in merito alla circostanza che i calciatori, CAPELLA e MANDELLI, non potevano nè richiedere nè ottenere l’autorizzazione prescritta dall’art. 34 comma 3 delle NOIF. Pertanto, la FOOTBALL FIVE BG.ha fatto semplicemente disputare una gara a calciatori non in possesso dell’età necessaria. La sanzione da comminare per la partecipazione alla gara di calciatori non in possesso dell’età necessaria è quella prevista dall’art. 12 comma 6 del C.G.S., il quale espressamente prevede che le sanzioni dell’ammonizione o dell’ammenda a carico della società, dell’inibizione temporanea a carico del dirigente accompagnatore ufficiale della squalifica a carico dei calciatori per coloro che commettono infrazioni al divieto “di prendere parte a gare di competizioni prima dell’età prevista per le competizioni stesse”. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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