COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°44 del 29/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento ad opera del Procuratore Federale di Vito De Pinto, dirigente della F.C.Segratese, Anna Leuci, Presidente della F.C.Segratese e della stessa Società
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°44 del 29/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Deferimento ad opera del Procuratore Federale di Vito De Pinto, dirigente della F.C.Segratese, Anna Leuci, Presidente della F.C.Segratese e della stessa Società
Il 19 settembre 2002 il calciatore Nicola LATORRE denunziava al Presidente del C.R.L., che il Presidente della F.C.SEGRATESE pretendeva EURO5.000,00 per concedergli lo svincolo, aggiungendo che da dodici anni era legato alla società nella quale non si sentiva più di militare per incompatibilità con lo stesso presidente e con i compagni. L’ufficio Indagini al quale era rimessa la denunzia, compiva gli opportuni accertamenti all’esito dei quali il Procuratore Federale, rilevato che Vito DEPINTO per conto della F.C.SEGRATESE aveva richiesto denaro a Nicola LATORRE per concedergli lo svincolo, richiesta reiterata anche nei confronti dei Sigg.CINOLO e VURCHIO, rispettivamente Presidente e Segretario dell’U.S.VIMOCALCIO, che lo stesso DE PINTO aveva esercitato di fatto e senza averne titolo, funzioni di presidente della F.C.SEGRATESE connivente la Sig.ra ANNALEUCI, presidente della società, con atto 25/02/2003 (Prot.901/203PF/EF/MM) deferiva a questa Commissione Vito DEPINTO ed ANNALEUCI per la violazione degli art.1 comma 1e 8 comma 2del C.G.S. in relazione all’art.39 comma 2del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e la F.C.SEGRATESE per responsabilità diretta ed oggettiva nelle infrazioni ascritte ai propri dirigenti.
La Commissione Disciplinare inviava il prescritto atto di convocazione e quindi, concesso un rinvio richiesto dal deferito DE PINTO, tenutasi l’udienza di trattazione del procedimento l’8 maggio 2003. Veniva ascoltato Vito DEPINTO (unico presente tra i deferiti) assistito da legale di fiducia, che negava ogni addebito e quindi il rappresentante della Procura concludeva perché previa affermazione di responsabilità dei deferiti stessi, venisse comminata a Vito DEPINTO un anno di inibizione ed alla F.C.SEGRATESEuna ammenda di EURO 1.000,00.
La Commissione Disciplinare, a scioglimento della riserva formulata alla detta udienza, osserva: è assolutamente certo che il DE PINTO abbi richiesto del denaro in contanti per cedere ad altra società il calciatore Nicola LATORRE.
La circostanza, denunziata da quest’ultimo, è confermata dal di lui padre, dal Presidente dell’U.S.VIMOCALCIO, Nicola CINOLO e dal Segretario della stessa società Antonio VURCHIO.Trattasi di dichiarazioni univoche e concordanti che, come tali non possono far sorgere dubbi. Antonio VURCHIO ha riferito che la richiesta era stata fatta in tono ironico (e la stessa tesi è stata sostenuta in sede dibattimentale dal DE PINTO, che all’incaricato dell’ufficio Indagini aveva invece negato di aver mai avanzato richieste economiche) ma ciò che ha rilevanza, indipendentemente dal tono, è che vi sia stata effettivamente la richiesta.
Nessuna rilevanza ha, poi, l’affermazione del DE PINTO (priva peraltro di qualsiasi riscontro) secondo la quale il denunziante sarebbe stato pronto a ritirae la denunzia.
Come è noto l’infrazione dell’art.1 del C.G.S. è di pura condotta, nel senso che si perfeziona indipendentemente dal verificarsi dell’evento perseguito: non ha, dunque, pregio l’assunto difensivo secondo il quale il deferito dovrebbe essere assolto non essendosi realizzato il contestato illecito. Richiedere denaro per cedere (o lasciare libero) il calciatore in violazione delle norme Federali e non è certo conforme ai principi di lealtà, correttezza e probità ai quali ogni tesserato deve adeguarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.
È altresì provato che Vito DEPINTO ha esercitato di fatto e senza averne titolo funzioni di presidente della F.C.SEGRATESE, con la piena connivenza della moglie ANNA LEUCI, presidente della società.
La deferita ANNALEUCI, che non è comparsa avanti Questa Commissione, ha confessato all’incaricato dell’ufficio Indagini di non sapere niente del calciatore LATORRE e di non occuparsi di questioni tecniche (demandate al marito ed al figlio), cercando di giustificarsi affermando di interessarsi solo di problematiche amministrative e contabili.
Per quanto sopra esposto, la Commissione Disciplinare, affermata la responsabilità dei deferiti,
COMMINA
a Vito DEPINTO l’inibizione a tutto il 30 Aprile 2004
a ANNALEUCI l’inibizione a tutto il 30 Settembre 2003
all F.C.SEGRATESE, per responsabilità diretta e responsabilità oggettiva l’ammenda di EURO700,00.
Si comunichi direttamente alle parti a cura della Segreteria del C.R.L.
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