COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°44 del 29/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Posal Calcio – “Torneo Memorial Cup” – Gara del 10/05/2003 tra Sacro Cuore – Posal Calcio (C.U. n.42 del COMITATO R.L. datato 15/05/2003)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°44 del 29/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Posal Calcio - “Torneo Memorial Cup” - Gara del 10/05/2003 tra Sacro Cuore - Posal Calcio (C.U. n.42 del COMITATO R.L. datato 15/05/2003) La società POSAL CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato vari suoi tesserati e le ha comminato l’ammenda di EURO 750,00 lamentando che le sanzioni erano eccessive. La società non ha proposto reclamo avverso la punizione sportiva della perdita della gara. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art.42 n.5 del C.G.S., ritiene, anche in base presunzioni fornite dal direttore di gara, che il reclamo è parzialmente fondato. Il comportamento, reiterato, gravemente minaccioso, ingiurioso ed irriguardoso del calciatore Salvatore ARCUCCI non si è mai concretizzato in un effettivo tentativo di aggredire fisicamente l’arbitro, aggressione che se effettivamente voluta date le circostanze, si sarebbe senza difficoltà consumata. I calciatori DIVIETRI Carmine, ROMA Davide, MOLTENI Luca, ZUCCARINO Fabio, COLUCCI Simone e PALERMO Antonino hanno accerchiato il direttore di gara per protestare contro una sua decisione; lo hanno trattenuto ed hanno pronunciato frasi ingiuriose, ma, come precisato dallo stesso arbitro, non lo hanno spinto. Non risulta che il calciatore PALERMO Antonino abbia partecipato alla rissa. In relazione a quanto sopra anche la sanzione pecuniaria può essere ridotta. Congrue appaiono invece le altre sanzioni comminate. Per tali motivi la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE La squalifica al calciatore Salvatore ARCUCCI a tutto il 30/06/2004 La squalifica al calciatore PALERMOAntonino a tutto il 15/07/2003 La squalifica ai calciatori DIVIETRI, ROMA, MOLTENI, ZUCCARIN e COLUCCI al 15/08/2003; l’ammenda alla società POSALCALCIO ad EURO600,00. CONFERMA La squalifica sino all’11/06/2003 ai calciatori NAPOLI Andrea, SPANULuca, BERETTADavide e la squalifica a tutto il 12/08/2003 al tecnico Luigi MOLTENI. Ferma per il resto la delibera del G.S. in quanto non impugnata. Tanto premesso e ritenuto si dispone l’accredito della relativa tassa.
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