COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°45 del 06/06/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo TORNEO INTERCIL GARA: Arese-Solese del 17-05-03

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°45 del 06/06/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo TORNEO INTERCIL GARA: Arese-Solese del 17-05-03 A fine gara l’allenatore della società Solese, Giuseppe Padula si avventava contro l’arbitro, gli afferrava violentemente la mano percuotendola ripetutamente e stringendola fino a provocargli un forte dolore che durava alcuni minuti; con fare fortemente minaccioso, alzava il braccio destro tendendo il pugno chiuso in direzione del direttore di gara, come se stesse per colpirlo; interveniva fortunatamente il dirigente accompagnatore della società Arese che riusciva a sottrarre l’arbitro dalla presa del Padula ed accompagnarlo nello spogliatoio mentre il citato allenatore Padula urlava ripetutamente all’arbitro frasi gravemente minacciose per la sua incolumità, offensive ed oltraggiose, non mancando di offendere e minacciare pure il dirigente avversario e di accusare di corruzione anche la stessa Federazione e di incapacità chi aveva mandato il direttore di gara; nello spogliatoio non si esimeva dall’affibiare un violento calcio alla porta dello spogliatoio dell’arbitro mentre questi stava per chiuderla. E’ stato necessario l’intervento di un dirigente della società Arese per soccorrere il direttore di gara in quanto i dirigenti della società Solese Enrico Benzi, Renzo Bianco e Filippo Capacchione, che pure erano presenti ed assistevano ai fatti su indicati, si disinteressavano completamente della incolumità dell’arbitro guardandosi bene dall’intervenire a sua tutela. Mentre l’arbitro veniva accompagnato nello spogliatoio, il calciatore Stefano Apriceno della soc Solese (Prestito della soc ) cercava di afferrarlo per la mano mentre gli urlava ripetute gravi minacce, ripetuti insulti e gravi ingiurie; nei presi dello spogliatoio il medesimo calciatore Apriceno si scagliava ripetutamente prima contro un calciatore della società Arese spingendolo ripetutamente e facendolo cadere a terra, poi contro un altro calciatore della società avversaria colpendolo con un calcio al ginocchio e rincorrendolo minacciosamente tanto da costringerlo a scavalcare la recinzione per evitare ulteriori violenze. Anche in questo caso è stato necessario l’intervento di dirigenti della società Arese per risolvere la situazione in quanto i dirigenti della società Solese, che pure erano presenti ed assistevano alle violenze, si disinteressavano completamente della questione guardandosi bene dall’intervenire. Nel frattempo , il calciatore Francesco Capacchione della soc Solese veniva a diverbio con un avversario e cercava di colpirlo con un pugno, indi, raccolto il pallone lo scagliava contro la porta dello spogliatoio dell’arbitro e sferrava un violento calcio ad una sedia mentre urlava all’arbitro frasi ingiuriose e gravemente minacciose per la sua incolumità. Anche il calciatore Riccardo Cristino della soc Solese correva verso l’arbitro con atteggiamento gravemente minaccioso urlandogli ripetutamente frasi gravemente minacciose per la sua incolumità e gravemente lesive del suo onore. Peraltro anche altri calciatori della soc Solese, non identificati in quanto si erano tolti la maglietta raggiungevano l’arbitro urlandogli ripetutamente frasi gravemente minacciose per la sua incolumità e gravemente lesive del suo onore; gli stessi calciatori stazionavano a lungo poi fuori dallo spogliatoio colpendo la porta con calci e pugni. Gravi e pesanti censure devono quindi essere assunte a sanzione di tale ingiustificabile comportamento violento, posto in essere dall’allenatore e da alcuni calciatori della società Solese che non trova giustificazione od attenuanti alcune bensì viene aggravato dal comportamento totalmente passivo dei propri dirigenti che non si sono minimamente adoperati per riportare la calma e tutelare l’arbitro. I fatti violenti su indicati, in quanto commessi da propri tesserati, rendono inoltre oggettivamente responsabile la società Solese, che deve perciò essere adeguatamente sanzionata ai sensi dell’art 2 e dell’art 10, del nuovo C.G.S. P.Q.S. DELIBERA 1) Di comminare alla società Solese l’ammenda di € 500,00 per responsabilità oggettiva dovuta al comportamento attuato dai propri dirigenti e calciatori. 2) Di squalificare l’allenatore della società Solese, Giuseppe Padula, per anni uno e mezzo, vale a dire fino al 1-12-2004. 3) Di inibire i dirigenti della società Solese, Enrico Benzi, Renzo Bianco e Filippo Capacchione,, per mesi sei, vale a dire fino al 1-12-2003. 4) Di squalificare il calciatore della società Solese (prestito dalla società polisportiva Cassina Nuova), Stefano Apriceno, per mesi sei, vale a dire fino al 1-12-2003. 5) Di squalificare il calciatore della società Solese Francesco Capacchione Alessandro, per 4 gare. 6) Di squalificare il calciatore della società Solese , Riccardo Cristino, per 6 gare.
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