COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°45 del 06/06/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Crescenzago “Torneo Galuppo” Gara del 12.05.2003 tra Crescenzago-Zivido
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°45 del 06/06/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.C. Crescenzago “Torneo Galuppo”
Gara del 12.05.2003 tra Crescenzago-Zivido
(C.U. n. 39 del Comitato Prov. Milano datato 22.05.03)
La società CRESCENZAGO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato i calciatori BUCCINILUCA e DELPUPPOFEDERICO sino al 31.12.2003. lamentando che il comportamento dei calciatori non sarebbe stato quello denunziato nel provvedimento censurato, ma sarebbe stato il direttore di gara a provocare i calciatori ed il pubblico, inoltre a dire della reclamante non vi sarebbe stato neppure il tentativo di aggressione e/o minacce da parte del pubblico.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva, il reclamo non merita accoglimento.
Il rapporto del direttore di gara infatti, fonte primaria e privilegiata di prova, identifica in modo chiaro i calciatori BUCCINI e DELPUPPO come autori degli spintoni e del tentativo di aggressione nei suoi confronti.
A fronte di ciò le affermazioni della reclamante appaiono essere mere petizioni di principio prive di qualsiasi valore probatorio.
Resta da valutare la congruità della sanzione inflitta ai calciatori, che pare a questa Commissione proporzionata ai comportamenti tenuti da costoro.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.