COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°46 del 12/06/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Virtus Calcio Meda – Camp. Calcio 2° Cat. /Girone H Gara del 25.05.2003 tra Virtus Meda-Ardita Voluntas
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°46 del 12/06/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società G.S. Virtus Calcio Meda - Camp. Calcio 2° Cat. /Girone H
Gara del 25.05.2003 tra Virtus Meda-Ardita Voluntas
(Play-out - C.U. n. 44 del C.R.L. datato 29.05.2003)
La società VIRTUS MEDA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore CARLO RONCHETTI sino al 24/11/2004 - lamentando che la condotta contestata al calciatore sanzionato si sarebbe concretizzata in maniera diversa da quanto riportato nel referto arbitrale e soprattutto a seguito di una reazione conseguente ad una grave provocazione da parte di un calciatore avversario.Chiede di conseguenza una riduzione della squalifica.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, nonché l’allegato rapporto e sentito, per ogni eccesso di zelo il direttore di gara a chiarimenti sull’accaduto, si rileva inequivocabilmente che la condotta ascritta al calciatore RONCHETTI si è manifestata prima con una violenta aggressione accompagnata da una serie di calci e pugni diretti ad un calciatore avversario e di seguito dopo che gli veniva comminata l’espulsione ingiuriava e minacciava gravemente e pesantemente il direttore di gara tentando di aggredirlo e non riuscendo nel suo intento solo grazie alla prontezza del direttore di gara.
Appare pertanto, del tutto congrua e meritevole di conferma la sanzione disposta in prime cure che si attiene perfettamente agli abituali criteri di valutazione della presente Commissione.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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