COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°46 del 12/06/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Bovisa 84 – Camp. Calcio 2° Cat. /Girone J Gara del 09.02.2003 tra A.S. Bovisa 84-G.S. Rondò Dinamo
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°46 del 12/06/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.S. Bovisa 84 - Camp. Calcio 2° Cat. /Girone J
Gara del 09.02.2003 tra A.S. Bovisa 84-G.S. Rondò Dinamo
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società A.S.BOVISA 84, relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società RONDÒ DINAMO avrebbe fatto partecipare il calciatore NUOVIVINCENZO in posizione irregolare, indicandolo in distinta col nome NOVIVINCENZO, rilevato che il reclamo è stato proposto nel termine di cui all’art. 42 n. 3 del C.G.S., rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dallo stesso art. 42 comma 6 del C.G.S.,
Rilevato che la società RONDÒ DINAMO non ha inviato le proprie controdeduzioni. Rilevato che l’ufficio indagini ha accertato che il sig. VINCENZONUOVI nato il 09/04/1973 e tesserato per la A.C.VERGA1965 in data 20/09/2001 e il sig. VINCENZONOVI nato sempre il 09/04/1973 e tesserato per la G.S. RONDÒ DINAMO in data 10/09/2002 sono la stessa persona; rilevato che il calciatore NOVIVINCENZO non poteva essere tesserato dalla G.S. RONDÒ DINAMO; il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame.
Visti gli art. 12-13-14-42 n. 2 del C.G.S., la Commissione Disciplinare
DELIBERA
In accoglimento del reclamo per proposto, di comminare alla società G.S.RONDÒ DINAMO la punizione sportiva della perdita della gara 0-2 - di comminare alla Società G.S.RONDÒ DINAMO l’ammenda di EURO 100,00 così determinata in relazione alla categoria di appartenenza.
Si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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