COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°47 del 19/06/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Eurobuccinasco – 2° Cat. /Girone O e in proprio Sig. Grillo Emanuele – Gara del 04.05.2003 tra Eurobuccinasco-Audace 43 (C.U. n. 38 del Comitato Provinciale di Milano datato 15.03.2003)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°47 del 19/06/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Eurobuccinasco - 2° Cat. /Girone O e in proprio Sig. Grillo Emanuele - Gara del 04.05.2003 tra Eurobuccinasco-Audace 43 (C.U. n. 38 del Comitato Provinciale di Milano datato 15.03.2003) La società POL. EUROBUCCINASCO ed il SIG. GRILLO EMANUELE hanno proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore GRILLOEMANUELE sino al 04.05.2004 - lamentando che il calciatore sanzionato non si sarebbe reso responsabile dei fatti a lui ascritti, in particolare non avrebbe assolutamente spinto l’arbitro al termine della gara e neppure atteso lo stesso nei pressi della sua autovettura offendendolo. Le lagnanze del ricorrente venivano confermate in sede di audizione presso la presente Commissione e si chiedeva una congrua riduzione della squalifica. La Commissione Disciplinare, preso atto che i reclami sono stati inviati nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., riuniti i due reclami rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, sentito a chiarimenti il direttore di gara che ha precisato di non essere in grado di affermare con esattezza che il calciatore EMANUELE GRILLO si sia reso responsabile della spinta di schiena sotto il tunnel, che potrebbe essere avvenuta occasionalmente ed involontariamente, è emerso che, seppur il calciatore GRILLO si sia reso responsabile dell'indebita presenza in campo pronunciando frasi gravemente offensive nei confronti dell’arbitro e di averlo ingiuriato a fine gara nei pressi dell’auto dello stesso arbitro, non è assolutamente accertato che il GRILLO si sia reso responsabile della spinta nel tunnel che porta agli spogliatoi. Esaminata compiutamente la condotta del calciatore sanzionato e tenuto conto degli abituali criteri di valutazione della presente Commissione, appare del tutto equo un congrua graduazione della squalifica inflitta in prime cure. Tanto premesso e ritenuto RIDUCE La squalifica del calciatore EMANUELE GRILLO a 4 (quattro) gare effettive. Si dispone l’accredito della relativa tassa.
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