COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N° 12 del 25/09/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società A.C. Asperiam – Coppa Lombardia 2a categoria Gara del 07.09.2003 tra U.S. Solivanese – A.C. Asperiam
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004
Comunicato Ufficiale N° 12 del 25/09/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo società A.C. Asperiam - Coppa Lombardia 2a categoria
Gara del 07.09.2003 tra U.S. Solivanese - A.C. Asperiam
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società A.C. ASPERIAM relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società U.S. SOLIVANESE avrebbe fatto partecipare il calciatore ZANICHELLI SAMUELE in posizione irregolare.
Rilevato che il reclamo è stato proposto nel termine di cui all’art. 42 n. 3 del C.G.S..
Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dallo stesso art. 42 comma 6 del C.G.S..
Rilevato che la società U.S. SOLIVANESE non ha inviato le proprie controdeduzioni.
Rilevato che, come da C.U. n. 16 del 24.10.2002 del Comitato il calciatore SAMUELE ZANICHELLI risulta squalificato per DUE gare nella COPPA LOMBARDIA, e di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame.
Visti gli artt. 12-13-14-42 n. 2 del C.G.S., la Commissione Disciplinare
DELIBERA
in accoglimento del reclamo proposto:
a. di comminare alla società U.S. SOLIVANESE la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3
b. di comminare alla società U.S. SOLIVANESE l’ammenda di EURO 104,00 determinata in relazione alla categoria di appartenenza;
c. di squalificare il calciatore SAMUELE ZANICHELLI per una ulteriore gara;
d. di inibire a tutto il 25.10.2003 il dirigente accompagnatore sig. EGIDIO TOMASONI della società U.S. SOLIVANESE.
dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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