COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N° 2 del 10/07/2003– pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO CALCIO A5 SERIE C1 GARA: MORBEGNO-ANTARES – DEL 18.04.2003

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N° 2 del 10/07/2003– pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO CALCIO A5 SERIE C1 GARA: MORBEGNO-ANTARES - DEL 18.04.2003 Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 41 del 08.05.2003 questo Giudice Sportivo ha deciso di omologare il risultato della gara; ha provveduto a sospendere in via cautelare i Signori Tunno Mario e Botta Fausto della società Morbegno ed a richiedere all’Ufficio Indagini chiarimenti riguardo ai fatti accaduti al termine della gara stessa. Dagli atti di gara ufficiali risulta infatti che al termine dell’incontro, una persona non iscritta in distinta, ma qualificatasi come presidente della società, teneva, comportamento gravemente scorretto nei confronti di un arbitro; che inoltre alcune persone, tra cui i Signori Tunno Mario e Botta Francesco della società Morbegno avevano accerchiato il secondo arbitro ed una di esse, non identificata, lo aveva colpito alla nuca con una bottiglia di plastica da un litro e mezzo, contenente acqua, provocandogli forte ed intenso dolore al collo per la qual cosa il giorno successivo veniva visitato presso una Clinica di Monza riportando una prognosi di sette giorni. Il Capo dell’Ufficio Indagini della Figc, ha provveduto, esperite le indagini richieste a trasmettere in data 26.06.03 la necessaria documentazione, qui pervenuta in data 30.06.03, che si assume quale mezzo di prova e dalla quale risulta con certezza che il responsabile dell’aggressione subita dal direttore di gara è il signor Botta Fausto della società Morbegno mentre effettivamente il presidente della società Morbegno signor Grassini Germano, pur scusandosi successivamente, al termine della gara aveva tenuto un comportamento scorretto nei confronti di un direttore di gara. Nessun addebito nei confronti del signor Tunno Mario. La società Morbegno è peraltro oggettivamente responsabile del comportamento dei propri tesserati. P.Q.S. DELIBERA 1. Di comminare per i fatti accaduti l’ammenda di E 500,00= alla Società Morbegno a titolo di responsabilità oggettiva per l’atto di violenza subito dal direttore di gara; 2. Di inibire per i motivi su esposti il Botta Fausto della società Morbegno per anni uno e mezzo vale a dire fino al 31.12.2004. 3. Di inibire per i motivi su esposti il Signor Grassini Germano della società Morbegno per mesi uno e mezzo vale a dire fino al 21.08.2003.
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