COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°10 del 11/09/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it COPPA ITALIA PROMOZIONE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 7/ 9/ 3 ARCISATESE AUDAX – VIGGIU RIFIORENTE
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004
Comunicato Ufficiale N°10 del 11/09/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
COPPA ITALIA PROMOZIONE
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 7/ 9/ 3 ARCISATESE AUDAX - VIGGIU RIFIORENTE
Dagli/atti ufficiali di gara risulta che la societa’VIGGIU per tutta la durata del primo tempo e fino al 16° minuto del secondo tempo ha schierato in campo un solo calciatore nato dal 1 gennaio 1983 anziche’ i 2 calciatori previsti dalle vigenti normativa.
Richiamato l’art. 34 bis delle N.O.I.F.
Considerato che il C.U. n. 2 del 10.07.2003 precisa al punto 3.1.1 lettera E, ha stabilito che anche per la fase regionale della Coppa Italia e’ fatto obbligo di impiegare giovani calciatori con le modalita’ di cui al punto 3.1.4 del medesimo comunicato n. 2, cioe’: hanno l’obbligo di impiegare sin dall’inizio della gara e per l’intera durata della stessa (quindi anche nel caso di sostituzioni successive di uno o piu’ partecipanti) almeno due calciatori nati dal 1° gennaio 1983.
Rilevata pertanto la palese violazione delle norme citate occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gare (0 -3) cosi’ comeprevista dall’art. 12 del nuovo C.G.S..
PQM
DELIBERA
a) di comminare alla Societa’ VIGGIU’ la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 3