COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°14 del 09/10/2003– pubbl. su www.lnd-crl.it CAMPIONATO CALCIO A5 SERIE D DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 29/ 9/ 3 CENTRO SPORT.CASTEGGIO C5 – CLUB AQUAVIVA VOG RA
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004
Comunicato Ufficiale N°14 del 09/10/2003– pubbl. su www.lnd-crl.it
CAMPIONATO CALCIO A5 SERIE D
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 29/ 9/ 3 CENTRO SPORT.CASTEGGIO C5 - CLUB AQUAVIVA VOG RA
La Società Acquaviva Voghera non si è presentata per la disputa della gara a margine. Non essendo pervenuta da parte della Società stessa idonea documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore, in applicazione degli art. 53 commi 2 e 7 e 55 comma 1 delle N.O.I.F
DELIBERA
a) di comminare alla Società Acquaviva Voghera la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, penalizzando altresi la stessa di un punto in classifica giusto il disposto dell’art 12 comma 3 del C.G.S.
b) di comminare alla Società Acquaviva Voghera la sanzione dell’ammenda pari a Euro 52,00 -prima Rinunzia- cosi come stabilita, in relazione alla categoria d’appartenenza, dalle Decisioni Ufficiali della L.N.D. per la Stagione Sportiva 2003/2004 pubblicate sul C.U. num1 del 03-07-2003