COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°14 del 09/10/2003– pubbl. su www.lnd-crl.it CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 28/ 9/ 3 CASTELMELLA – NUVOLERA
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004
Comunicato Ufficiale N°14 del 09/10/2003– pubbl. su www.lnd-crl.it
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 28/ 9/ 3 CASTELMELLA - NUVOLERA
Con deliberazione pubblicata sul C U n°13 del 02-10-2003 questo Giudice ha deciso di sospendere l omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della società CASTELMELLA
Letto il reclamo presentato dalla società CASTELMELLA
Visti gli atti ufficiali di gara
Rilevato che questo Giudice Sportivo non è competente a conoscere il reclamo della società citata poichè le censure proposte avverso la regolarità della gara riguardano la posizione irregolare di un calciatore della società avversaria e dunque una materia devoluta dall art 42 comma 3 del CGS alla competenza della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
PQS
DELIBERA
1 di omologare il risultato conseguito sul campo Castelmella Nuvolera 0 2
2 di trasmettere il reclamo in oggetto alla segreteria della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia
Si da atto che i provvedimenti disciplinari relativi alla gara in oggetto sono pubblicati nell apposita sezione del presente comunicato