COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°14 del 09/10/2003– pubbl. su www.lnd-crl.it CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 27/ 9/ 3 NUOVO CALCIO MI3 – SANT ALESSIO

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°14 del 09/10/2003– pubbl. su www.lnd-crl.it CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 27/ 9/ 3 NUOVO CALCIO MI3 - SANT ALESSIO Con deliberazione pubblicata sul C.U. num13 del 2.10.2003 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Nuovo Calcio Mi3. Letto il reclamo. Visti gli atti ufficiali ed il supplemento di rapporto. Rilevato che: -con il proprio reclamo la Società Nuovo Calcio Mi3 assume che l’Arbitro della gara in oggetto avrebbe commesso un errore impedendo alla società citata di provvedere alla quarta sostituzione. -il direttore di gara conferma con proprio supplemento di rapporto tale circostanza. Considerato quindi che il reclamo è fondato e va accolto. PQS Dispone la ripetizione della gara a cura del CRL.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it