COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°14 del 09/10/2003– pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Riozzese – Camp. 1° Cat. /Gir. E Gara tra Sanmartinese-Riozzese del 21.09.2003 (C.U. n. 12 del C.R.L. datato 25.09.2003)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°14 del 09/10/2003– pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Riozzese - Camp. 1° Cat. /Gir. E Gara tra Sanmartinese-Riozzese del 21.09.2003 (C.U. n. 12 del C.R.L. datato 25.09.2003) La soc. RIOZZESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che le ha comminato la perdita della gara per 0-3; lamentando che il calciatore MAURO SABA, è nato nel 1982, anziché nel 1972, come erroneamente indicato in distinta. Pertanto, la società reclamante ha impiegato nel corso della gara n.2 calciatori nati nel 01.01.1982 come previsto dal C.U. n. 2 del 10.07.2003 punto 314 e dal C.U. n. 44 del 30.05.2002, punto 311. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato in copia anche alla controparte e rispettato i termini dei cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: da accertamenti effettuati da questa Commissione presso l’ufficio Tesseramenti risulta che il calciatore MAURO SABA, è effettivamente nato nel 1982. Pertanto il reclamo è fondato e merita accoglimento. Tanto premesso e ritenuto, la Commissione Disciplinare ACCOGLIE Il reclamo proposto, ripristinando il risultato ottenuto sul terreno di giuoco: A.C. SANMARTINESE-RIOZZESE 2 a 0 si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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