COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°14 del 09/10/2003– pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società OR. San Luigi – Camp. 2° Cat. /Gir. M Gara tra Garbagnate Calcio-Oratorio San Luigi del 21.09.2003
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004
Comunicato Ufficiale N°14 del 09/10/2003– pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società OR. San Luigi - Camp. 2° Cat. /Gir. M
Gara tra Garbagnate Calcio-Oratorio San Luigi del 21.09.2003
(C.U. n. 7 del Comitato di LEGNANO datato 25.09.2003)
La società U.S. ORATORIO SAN LUIGI ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore LANZANOVA MARCO per CINQUE GARE, chiedendo una riduzione della sanzione inflitta.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini dei cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: il calciatore LANZANOVA MARCO espulso per proteste scherniva l’arbitro battendogli le mani. Ma ciò che è da ritenersi estremamente offensivo è l’espressione rivolta all’arbitro a fine gara (quanti soldi ti hanno dato gli avversari). Quanto precede consente a questa Commissione Disciplinare di ritenere equa la sanzione inflitta dal primo giudice.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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