COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°15 del 16/10/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it CAMPIONATO CALCIO A5 SERIE D DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 29/ 9/ 3 SAINTS PAGNANO – ARDITA VOLUNTAS FULGOR 34

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°15 del 16/10/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it CAMPIONATO CALCIO A5 SERIE D DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 29/ 9/ 3 SAINTS PAGNANO - ARDITA VOLUNTAS FULGOR 34 La società Saints Pagnano non si è presentata per la disputa della gara a margine. Non essendo pervenuta da parte della stessa Società idonea documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore, in applicazione degli art. 53 commi 2 e 7 e 55 comma 1 delle N.O.I.F. DELIBERA a)di comminare alla società Saints Pagnano la sanzione sportiva della perditra della gara con il punteggio di 0-3, penalizzando altresi la stessa di un punto in classifica giusto il disposto dell’art 12 comma 3 del C.G.S. b)di comminare alla società Saints Pagnano la sanzione dell’ammenda pari a Euro 52,00 - prima Rinunzia - cosi come stabilita, in relazione alla categoria di appartenenza, dalle Decisioni Ufficiali della L.N.D. per la Stagione Sportiva 2003/2004 pubblicate sul C.U. num1 del 03-07-2003.
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