COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°15 del 16/10/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. La Sportiva Camp. 2° Cat. / Gir. C Gara del 21.09.2003 tra F.C. Pian Camuno-U.S. La Sportiva

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°15 del 16/10/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. La Sportiva Camp. 2° Cat. / Gir. C Gara del 21.09.2003 tra F.C. Pian Camuno-U.S. La Sportiva La soc. LA SPORTIVA ha proposto reclamo lamentando il mancato accoglimento del reclamo da parte del G.S., avverso la omologazione della gara per il mancato utilizzo da parte della squadra avversaria, per tutta la durata della gara stessa di DUE calciatori nati dall’1.01.1981 - C.U. n. 7 del Comitato di BRESCIA del 02.10.2003 La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte osserva: il reclamo stesso è fondato e come tale va accolto. La norma, infatti, prescrive la presenza in campo “dall’inizio delle singole gare e per l’intera durata delle stesse” che DUE calciatori nati dall’1.01.1981 ed è pacifico che anche se per soli cinque minuti (tempo comunque non del tutto indifferente) la F.C. PIAN CAMUNO ha infranto tale norma, con la conseguente perdita della gara, come previsto dall’art. 12 comma 5 del C.G.S. Tanto premesso e ritenuto, in accoglimento del reclamo proposto COMMINA a) alla soc. F.C. PIAN CAMUNO la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 b) alla stessa soc. l’ammenda di EURO 77,00 così determinata dalla categoria di appartenenza c) al dirigente accompagnatore sig. LAINI PAOLO della medesima soc. l’inibizione a tutto il 16.11.2003 Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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