COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°15 del 16/10/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Pol. Or. P.G. Frassati 3° Cat. / Gir. A Gara del 14.09.2003 tra A.C. Crema 1908-Pol. Frassati

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°15 del 16/10/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Pol. Or. P.G. Frassati 3° Cat. / Gir. A Gara del 14.09.2003 tra A.C. Crema 1908-Pol. Frassati Il 14.09.2003 si è disputata la gara in oggetto del Campionato di 3° categoria, al 1’ del 2° tempo la A.C. CREMONA ha schierato il calciatore DANIELE PIVA (n. 13) in sostituzione di altro calciatore. A carico di detto calciatore, come risulta dal C.U. n. 36 dell’8 maggio 2003 il Comitato Prov. di CREMONA, n. 4 dell’11.09.2003 dello stesso Comitato e n. 5 del 31.07.2003 del C.R.L., pendeva una squalifica per UNA gara effettiva per recidiva in ammonizione (IV inf.) riportata nel Campionato Provinciale Juniores, militando nelle file dell’A.C. CREMONA 1908. La POL. FRASSATI, rilevato quanto sopra, ha proposto reclamo lamentando che il detto calciatore era in posizione irregolare in quanto colpito da squalifica che superava la stagione sportiva 2002/2003, squalifica da scontare nell’attuale stagione sportiva, e nella gara in oggetto in quanto il tesserato, nato nel 1982, non aveva più titolo a partecipare al Campionato Juniores Provinciale. La A.C. CREMA, alla quale la reclamante ha ritualmente inviato copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo non ha inviato proprie controdeduzioni. La Commissione Disciplinare osserva preliminarmente che l’art. 17 C.G.S. (esecuzione sanzioni) può dare adito nella nuova formulazione ed equivoci e ad interpretazioni contrastanti. Nessun problema nel caso che il calciatore colpito da squalifica da scontare nella stagione successiva, non abbia cambiato società ed abbia i requisiti per continuare a militare nella squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento. La squalifica va scontata nelle gare ufficiali della squadra stessa. Nessun problema anche quando il calciatore colpito dalla sanzione ha cambiato società: la squalifica è scontata per le residue giornate nelle quali disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza. Il problema sorge quando, come nel caso in esame, il calciatore ha subito una squalifica militando in una squadra che partecipa ad un Campionato quale il calciatore non ha più i requisiti per partecipare (nella specie DANIELE PIVA, nato nel 1982, non può disputare il Campionato Juniores, anche come “fuori quota”) e non ha cambiato società. Escluso, dunque, che il calciatore possa scontare “la squalifica nella stessa squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento”, non si rinviene una disposizione precisa che disciplini la fattispecie in esame. Il già citato art. 17 C.G.S., come visto, detta due principi generali e cioè (comma 3) che “il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento” e (comma 6 - 1° parte) che “le squalifiche che non possono essere scontate in tutto o in parte nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive”. Mentre per quest’ultimo principio non sono previste deroghe e, del resto non è ipotizzabile che un tesserato possa eludere una sanzione legittimamente comminata da un organo di Giustizia Sportiva (tranne, naturalmente, i casi di concessione dei benefici previsti dagli art. 19 e 20 C.G.S. o di intervento di altra decisione), il secondo principio viene espressamente derogato dal comma 6 seconda parte dell’art. 17 C.G.S. che prevede “nel caso in cui il calciatore, colpito da sanzione, abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza”. Poiché, come detto, non è ipotizzabile che il legislatore abbia inteso concedere una sorta di immunità al tesserato al quale è stata inflitta una sanzione militando in una squadra (nella quale non può più militare) della stessa società nella quale continua a permanere, si deve ritenere, applicando il principio generale ed inderogabile che le squalifiche debbano, comunque, essere scontate, che detto tesserato debba scontare la squalifica “per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra” della società di appartenenza. Ne consegue che il calciatore DANIELE PIVA (che per di più partecipava al Campionato Provinciale Juniores in qualità di “fuori quota” allorquando ha commesso l’infrazione, essendo nato nel 1982) doveva scontare la squalifica residua, riportata nel Campionato Provinciale Juniores, nella prima giornata del Campionato al quale partecipa la prima squadra della società di appartenenza e cioè nella gara A.C. CREMA 1908 / POL.OR.P.G. FRASSATI. Ne consegue che il calciatore ha partecipato a tale gara in posizione irregolare. Visti gli art. 12-13-14-17-42 n. 2 del C.G.S., la Commissione Disciplinare DELIBERA In accoglimento del reclamo come sopra proposto a) di comminare alla soc. A.C. CREMA 1908 la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 b) di comminare alla soc. A.C. CREMA 1908 l’ammenda di EURO 52,00 - così determinata dalla categoria di appartenenza c) di squalificare il calciatore PIVA DANIELE per una ulteriore gara d) di inibire a tutto il 16.11.2003 il dirigente accompagnatore sig. IVANO PORFIRI della soc. A.C. CREMA 1908.- Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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